Registro imprese: comunicazione con il Pdf/A

•18/02/2009 • Lascia un commento

E’ operativa dal 15.1.2009 la regola che ha rivoluzionato il deposito di documenti digitali presso le camere di commercio.

A partire da tale data infatti gli atti devono essere depositati nel formato Pdf/A, il portable document format for archive.

Si tratta di un autonomo standard derivato dal Pdf. Il fattore chiave della tecnologia è la cosiddetta “auto consistenza”: il file generato deve incorporare tutte le informazioni necessarie per rappresentare il documento senza bisogno di informazioni esterne. Il Pdf/A è, in particolare, uno standard internazionale (ISO19005), sottoinsieme dello standard PDF, appositamente pensato per l’archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici. Garantisce che il documento sia visualizzabile sempre allo stesso modo, anche a distanza di tempo e con programmi software diversi.

PDF/A: le caratteristiche tecniche

Lo standard PDF/A è suddiviso in due parti: PDF/A-1 e PDF/A-2.

Il PDF/A-1, l’unico ad oggi approvato, è suddiviso a sua volta in due livelli:

–   PDF/A-1a= massimo richiesto dallo standard

– PDF/A-1b= minimo richiesto dallo standard (incluso nel PDF/A-1a).

Un file PDF/A deve contenere tutte le informazioni necessarie a visualizzare il documento con lo stesso layout di quando è stato generato. Tutto il contenuto visibile del documento deve essere incluso nel file: il testo, le immagini, i vettori grafici, i fonts, i colori ecc.. Un documento PDF/A non può contenere macro-istruzioni o riferimenti ad elementi od informazioni (come i font) esterni al file stesso.

Generare un documento in formato PDF/A

Per produrre un PDF/A a partire da un documento testuale (ad esempio .doc, .xls, .odt ecc.) sono disponibili diversi prodotti e tools commerciali.

A tal proposito si veda il sito http://www.pdfa.org/.

In particolare vengono segnalati i seguenti strumenti:

Open office – gratuito

Utilizzare il prodotto OpenOffice, a partire dalla versione 2.4, scaricabile gratuitamente dal sito: http://it.openoffice.org/.

Le istruzioni per produrre un PDF/A:

1)      Aprire il documento di testo relativo all’atto redatto con i propri strumenti (anche se in formato .doc o .xls) utilizzando il software (swriter) di OpenOffice installato;

2)      dalla voce menu “File” scegliere l’opzione “Esporta nel formato Pdf…..”;

3)      dal Menu “Opzioni PDF” che si presenta, nella sezione “Generale” impostare la casella “PDF/A-1”;

4)      attivare il tasto “Esporta”;

5)      salvare il documento.

Il documento così salvato (con estensione .pdf) è in formato PDF/A.

In alternativa anche il softaware, PDF-Creator gratuito e scaricabile on line. Ultima soluzione utilizzabile è il software Adobe Acrobat 9 professional (a pagamento).

Tassazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita di terreni edificabili

•14/02/2009 • Lascia un commento

L’articolo 67, comma 1, lettera b) del Dpr 917/86 (TUIR) prevede che sono redditi diversi «le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione».

L’espressione «terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti» è stata portatrice, in questi anni, di interpretazioni diverse e a sciogliere il problema è intervenuto il legislatore che, con l’articolo 36, comma 2 del Dl 223/2006, ha fornito una migliore definizione di terreno edificabile nell’ambito dei diversi tributi: imposte sui redditi, Iva, imposta di registro e Ici. Secondo la disposizione, un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. Il terreno inserito tra le aree edificabili del Prg, adottato dal Comune ma non ancora approvato dalla Regione, va considerato edificabile ai fini fiscali, anche se il proprietario non ha ancora acquisito il diritto ad edificare; la plusvalenza, derivante da un’eventuale cessione del terreno, dovrà essere tassata ai fini Irpef, ricadendo nella fattispecie prevista dal citato articolo 67, comma 1, lettera b) del Tuir.

La tassazione della plusvalenza, può avvenire in due modi:

a) Tassazione ordinaria:

Con la tassazione ordinaria, la plusvalenza viene sommata agli altri redditi delle persone fisiche, e riportata nel quadro RN del Modello UNICO.

Alla sommatoria dei redditi (ivi compresa la plusvalenza) verranno applicate anzitutto le deduzioni fiscali (oneri deducibili che portano in diminuzione il reddito imponibile) e successivamente sulla somma algebrica verranno calcolate le imposte mediante gli scaglioni Irpef e le relative aliquote.

E’ chiaro che l’imposta così ottenuta è un’imposta lorda, dalla quale dovranno essere sottratti i cosidetti oneri detraibili e le altre detrazioni (spese mediche, detrazioni per coniuge o famigliari a carico, ecc.).

b) Tassazione separata:

Con la tassazione separata, la plusvalenza non segue l’imponibilità degli altri redditi ma viene tassata a parte previo versamento di una somma a titolo di acconto pari al 20% del valore della plusvalenza (la stessa verrà indicata in un apposito quadro del Modello Unico – Quadro RM).

In definitiva, dall’acconto per tassazione separata non si potranno nè dedurre nè detrarre oneri secondo il principio della tassazione ordinaria.

Il saldo per la parte residua verrà determinato dall’Agenzia delle Entrate la quale notificherà al contribuente un avviso di liquidazione con l’entità dell’importo residuo da versare.

Il pagamento va effettuato nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione, pena la notifica di una cartella di pagamento con applicazione di somme aggiuntive del 30% e interessi (oltre ai diritti di notifica).


Differenza tra primo e secondo metodo:

Col metodo ordinario:

1) La tassazione della plusvalenza. trattandosi di persona fisica non titolare di impresa ed essendo il terreno non incluso nella sfera aziendale, verrà effettuata in un unico anno di imposta (ex art. 67 del TUIR);

2) Si potrà usufruire della deducibilità e della detraibilità degli oneri appositamente previsti dal DPR 600/73, disposizione che ha introdotto l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche;

3) Per il pagamento del saldo anno precedente e acconto anno in corso si potrà effettuare il pagamento dilazionato (fino a cinque rate).

Col metodo della tassazione separata:

1) La plusvalenza viene tassata separatamente e in misura secca mediante versamento di un acconto pari al 20%;

2) Non si potrà usufruire della deducibilità e detraibilità degli oneri come previsto nella tassazione ordinaria;

3) Non si potrà usufruire della rateazione come per i redditi a tassazione ordinaria.

L’acconto è comunque dovute anche quando l’ammontare delle imposte a tassazione ordinaria sia inferiore a quello delle imposte a tassazione separata.

In sede di calcolo della somma residua, l’Agenzia potrebbe procedere al rimborso dell’eccedenza.

Di fatto, l’Ufficio farà una media dei redditi dichiarati nei due anni precedenti e delle relative imposte versate e qualora queste risultino inferiori all’acconto versato si potrà beneficiare del rimborso dell’eccedenza.

E’ ovvio che il contribuente dovrà aver cura di verificare se il calcolo è stato effettuato, secondo il suo parere, in modo corretto e, qualora corretto non lo fosse, ricorrere in commissione tributaria.

Va tenuto infine presente che, l’Agenzia delle Entrate, negli anni successivi potrebbe sempre avviare una procedura d’ufficio diretta ad accertare un maggior valore della plusvalenza dichiarata e pretendere il pagamento di maggiori imposte.

Tutto ciò indipendentemente dal tipo di tassazione per la quale si decide di optare.

In ogni caso, sebbene vi siano sempre dei dubbi sul risultato finale, la tassazione separata potrebbe risultare conveniente (vista l’entità dei redditi del contribuente in questione).

Spese di rappresentanza: precisati i criteri e i limiti di deducibilità

•12/02/2009 • Lascia un commento

Quali sono considerate spese di rappresentanza:

A precisarlo è il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 19.11.2008 pubblicato sulla Gazzetta n. 11 dello scorso 15 gennaio in base al quale sono deducibili, per il loro intero ammontare, le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro.

Le altre spese di rappresentanza, deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento, sono commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo secondo le misure indicate nello stesso decreto:
a) all’1,3 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;
b) allo 0,5 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
c) allo 0,1 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.
Per le imprese di nuova costituzione, le spese sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all’importo deducibile.


Quali sono considerate spese di rappresentanza:

Rientrano nella nozione di spesa di rappresentanza secondo il decreto:
a) le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa;
b) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;
c) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa;
d) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa;
e) ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza indicati nel presente comma.


Quali non sono considerate spese di rappresentanza:

Non costituiscono, invece, spese di rappresentanza e non sono, pertanto, soggette ai limiti previsti dal presente decreto, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa. Per le imprese la cui attività caratteristica consiste nell’organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili, non costituiscono spese di rappresentanza e non sono, pertanto, soggette ai limiti previsti dal presente decreto, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell’ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili. Non sono soggette altresì ai predetti limiti le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall’imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall’impresa o attinenti all’attività caratteristica della stessa. La deducibilità delle erogazioni e delle spese indicate nel presente comma è, tuttavia, subordinata alla tenuta di un’apposita documentazione dalla quale risultino anche le generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti.